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E adesso parliamo di Pedelec!!!

E adesso parliamo di pedelec

La bicicletta a pedalata assistita è un veicolo ibrido che utilizza una combinazione di forza delle gambe attraverso i pedali e di forza di un motore elettrico. Il motore segue in maniera proporzionale la potenza dei tuoi muscoli fino al raggiungimento dei 25 km/h. La bicicletta a pedalata assistita è una bicicletta a tutti gli effetti e non necessita di immatricolazione, targa, assicurazione, casco. Rappresenta una soluzione innovativa, veloce e attenta all’ambiente, indicata per un utilizzo quotidiano in città, lunghi tragitti e strade in salita. Per aiutarti a restare in forma e aumentare il tuo piacere di andare in bici.

E adesso parliamo di pedelec

 

E’ importante non confondere una e-bike da una bicicletta a pedalata assistita (pedelec). Infatti nel primo caso il motore elettrico è indipendente dalla forza esercitata dal ciclista e può essere attivato, con un pulsante, anche senza l’azione sui pedali. Per questo l’e-bike, a differenza del pedelec, necessita di tutti gli adempimenti di legge previsti per i motorini.

Una curiosità: il termine pedelec per distinzione dall’e-bike (cioè bici solo elettrica) è stato coniato nel 1998 nella sua tesi di laurea da Susanne Bruesch, attuale responsabile della comunicazione di Extraenergy
Un vuoto legislativo, ovviamente dovuto alla novità di questi progetti, permise però il proliferare di biciclette in cui non era necessaria la pedalata per mantenere in funzione il motore elettrico.

Ed ecco quindi che nella seduta tenutasi a Strasburgo dal 4 all’8 febbraio 1999, il Parlamento europeo adottò un emendamento alla direttiva 92/61/CEE che definisce lo status delle EPAC, biciclette a pedalata assistita elettricamente. Queste sono ritenute vere e proprie biciclette (velocipedi), esenti quindi dai vincoli di omologazione previsti per le due ruote a motore. Nel punto h) dello stesso articolo vengono precisati ulteriormente gli elementi di classificazione delle biciclette a pedalata assistita, che possono essere dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, e la cui alimentazione è progressivamente ridotta, e infine interrotta, quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima, se il ciclista smette di pedalare.
Nel 2002, venne emanata una Direttiva Europea (la 2002/24/CE) in cui veniva definita la potenza dei motori e le modalità di assistenza alla pedalata, rendendo di fatto “fuorilegge” le biciclette in cui il motore non aveva bisogno della pedalata per attivarsi e mantenersi attivo Questa direttiva venne recepita in Italia nel 2003 (31 gennaio) diventando parte integrante del Codice della Strada
Pertanto sul territorio nazionale, ai sensi del Codice della Strada, le bici elettriche a pedalata assistita sono definibili come velocipedi e, come tali, non devono essere immatricolati con il conseguente rilascio di un documento di circolazione. Per poterli condurre non è necessario aver conseguito una patente di guida, non è richiesta la maggiore età, non è obbligatoria la copertura assicurativa, né è richiesto, durante la marcia, l’uso del casco protettivo, rif. art.50 codice della strada.
La legge non impedisce di installare dispositivo con acceleratore che ne consente l’uso senza la necessità di pedalare, in determinati casi. Tale impiego è consentito dalla legge solo all’interno di aree private, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. Sono quindi escluse le vie di pubblico accesso e dove è prevista la normale circolazione stradale.

La Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 Febbraio 2003, Legge del 3 febbraio 2003, n.14, riporta le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea (obblighi conseguenti alla adesione ad una Legge Comunitaria del 2002).
L’art 24. (che modifica l’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che si riferisce al nuovo codice della strada) riporta al comma 1 quanto segue:
“1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più’ ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Quanto specificato finora definisce soltanto gli ambiti di classificazione e di utilizzo di una pedelec, ovvero di un velocipede a pedalata assistita da un motore elettrico.

Vediamo ora a cosa vanno incontro produttori / commercianti e clienti qualora dovessero rispettivamente vendere e utilizzare prodotti non conformi alle norme sopra indicate.

UTILIZZATORE Codice della Strada Arti. 97, Commi 7 e 8 Arti. 97, Comma 14 Art. 193
PRODUTTORE / COMMERCIANTE Direttiva prodotto con riferimento al codice del consumo Sanzioni proprie della direttiva non applicata, codice del consumo in riferimento alla frode in commercio (anche art. 515 cp)
UTILIZZATORE Codice della Strada Arti. 97, Commi 7 e 8 Arti. 97, Comma 14 Art. 193

Art. 97. (Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori)
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 616.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 euro 308
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del tìtolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore…

Art. 193. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287.
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita’ con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria (1) (4).
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (1).
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. (2)
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (3)

Art. 515. Frode nell’esercizio del commercio.

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile [ex. 812; cp. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

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